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Anticipazione del volo superiore ad un'ora equivale a cancellazione

2023-10-12 13:48

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Anticipazione del volo superiore ad un'ora equivale a cancellazione

La tutela dei passeggeri in caso di anticipazione del volo? L'anticipazione di oltre un'ora equivale a cancellazione per cui il passeggero ha diritto alla compe

Se certamente prevalgono negli aeroporti i casi di voli cancellati o in ritardo, capita spesso che un medesimo volo venga anticipato dal Vettore Aereo Operativo. 


L'anticipazione di un volo, ovvero un cambio di orario in avanti rispetto all'orario originariamente programmato, potrebbe, infatti, essere effettuata dalla compagnia aerea per vari motivi, come la gestione delle operazioni di volo o il raggiungimento di una connessione.


Ma come viene tutelato in questi casi il passeggero?


Il Regolamento n. 261/2004 mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri dei voli aerei nell’Unione Europea, ma i casi di disservizi disciplinati dal citato regolamento si limitano al negato imbarco, alla cancellazione e al ritardo del volo. Nulla dice, invece, relativamente all’ipotesi, oggi non poco frequente, dell’anticipazione del volo rispetto all’orario originariamente previsto.


In realtà tale circostanza provoca non pochi disagi ai passeggeri, i quali si trovano costretti a riorganizzare la giornata della partenza compatibilmente con il nuovo orario e, in alcuni, casi a rinunciarci per impegni personali ormai non prorogabili.


Sul punto, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con una sentenza altamente innovativa (CGUE, 21 dicembre 2021, sent. n. C-2021/1038, 1039 e 1041, C-146/20, 263/20 e 395/20).


Adita, infatti da due giudici ordinari, uno tedesco e l’altro austriaco, la Corte è stata chiamata a dirimere una controversia proprio relativa all’anticipazione dell’orario di decollo.


I due Giudici, in particolare, hanno chiesto al tribunale europeo di interpretare alcuni punti controversi della normativa con particolare riguardo all’inquadramento di questa speciale fattispecie lesiva degli interessi dei passeggeri.


Il principio base su cui è stata costruita l’intera pronuncia è che un volo, il cui orario di partenza sia anticipato dal vettore di trasporto per più di un’ora, viene considerato come cancellato.


In un caso del genere, infatti, l’anticipazione va considerata “significativa” in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri al pari di un ritardo.


Questi, infatti, oltre a doversi riorganizzare, magari precipitosamente, rischiando, tra l'altro, di subire danni economici, potrebbero altresì non riuscire in tale intento riorganizzativo.


La Corte ha concluso che in una simile ipotesi il passeggero, che non abbia ricevuto dal vettore aereo la comunicazione dell’anticipazione almeno 14 giorni prima della partenza programmata, ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria integrale, il cui ammontare varia, proprio come nell’ipotesi di volo cancellato, o di ritardo all’arrivo superiore alle tre ore, dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza della tratta.



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